Circolare 126

Circolare n°126 ammissione classi successive, crediti e esami di recupero

del 30/05/2025

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Personale scolastico

Docente

Ai genitori/tutori legali
Agli studenti/studentesse
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: criteri di ammissione alle classi successive ed Esami di Stato, riconoscimento Crediti scolastici e Calendario Esami di Recupero Luglio

 

Si riporta per opportuna conoscenza quanto deliberato in Collegio Docenti.

 

Non ammissione alle classi successive 

(Delibera n°13 del 19 dicembre 2024)

Sarà possibile la non ammissione alla classe successiva per gli studenti che presentino:

  • tre insufficienze;
  • due insufficienze gravissime o una insufficienza grave e una gravissima.

Si precisa che per insufficienza grave si intende una valutazione di quattro (4) e per insufficienza gravissima si intende una valutazione numerica di tre (3) o due (2).

In caso di non ammissione, il coordinatore telefonerà entro 24h dalla chiusura dello Scrutinio

ai genitori/tutori legali.

 

Criteri di ammissione agli Esami di Stato 

(Delibera n°18 del 13 maggio 2025)

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso, in possesso dei seguenti requisiti: 

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
  • partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI
  • svolgimento dei PCTO
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 62/2017, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

L’ammissione all’Esame di Stato dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.

  • Ai sensi dell’art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. 62/2017, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 2 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato. Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, i candidati esterni possono integrare la dichiarazione.

 

Criteri per l’attribuzione dei Crediti Scolastici 

(Delibera n°17 del 13 maggio 2025)

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti scolastici sono valutate in base agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studio frequentato e ai risultati concreti raggiunti; la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti scolastici deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni riconosciute dal MIM.

Le esperienze lavorative devono essere corredate da documentazione degli adempimenti fiscali.

Le certificazioni dei crediti scolastici acquisiti all’estero devono essere preferibilmente convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.

Valgono le attività svolte nel corrente anno scolastico, fatta eccezione per le certificazioni linguistiche coerenti con l’anno di appartenenza, i cui risultati vengono resi noti dopo la chiusura dell’anno scolastico in cui si sono svolti e saranno pertanto valutabili nell’anno successivo.

Si terrà conto:

1) della media dei voti superiore di almeno 0.5 al minimo della fascia e in presenza di almeno uno degli indicatori previsti dal comma 2 dell’art. 11 del DPR 323/98:

  • assiduità della frequenza scolastica;
  • interesse;
  • impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
  • impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative e sportive-agonistiche riconosciute;

2) delle attività integrative svolte in orario pomeridiano e frequentate per almeno l’80%, tenendo conto della durata, delle competenze acquisite e della coerenza delle esperienze svolte con gli obiettivi formativi del Liceo Scientifico (varie opzioni) e del Liceo Linguistico; 

3) della ricaduta didattica e dell’impegno posto nell’attività svolta in PCTO.

 

Ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. d) della Legge del 1° ottobre 2024 n.150, che ha integrato l’art. 15 del D. Lgs. 62/2017, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

 

Calendario delle prove di Recupero

Si informano le Ss.Ll. che le prove di recupero si svolgeranno improrogabilmente dal 14 al 16 luglio; il calendario dettagliato sarà pubblicato al termine degli scrutini del Secondo quadrimestre con opportuna Circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

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